Mensilmente il Gruppo Errepi Srl organizza anche i seguenti Corsi:
HACCP
- ANTINCENDIO
- Sicurezza negli Uffici
- Carrellisti
- Videoterminalisti
- Imbracatori
- RSPP
- ASPP
- RLS
- Saldatori
- Corso Amianto
- Cronotachigrafi
- Sicurezza Bombole Gas
- Uso DPI
- Primo Soccorso
- Sostanze Pericolose
- Agenti Biologici
- Sicurezza nei Laboratori
- Gestione Emergenze
- Squadre Emergenze
- Datori di Lavoro
- Figure Sensibili nelle Scuole
- Sicurezza nella Scuola
...e altri numerosi Corsi specifici secondo esigenze.
L'esperienza pluriennale del GRUPPO ERREPI SRL si concretizza nell'ambito della qualità in generale, nel più ampio settore della prevenzione, sicurezza ed igiene ambientale e del lavoro nonchè in quello della informazione generale e della formazione specifica anche per mansioni particolari, garantendo know how ed affidabilità professionale nella definizione di architetture di sistema integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza - Innovazione.
Tutto ciò con una assistenza personalizzata, mirata innanzitutto al contenimento dei costi generali per l'impresa attraverso accurate analisi di flusso, finanziamenti a fondo perduto ed altre forme di agevolazioni eventualmente previste per legge ed utilizzabili.
GRUPPO ERREPI SRL dal 01.08.2008 è operatore accreditato per i servizi di istruzione e formazione professionale della regione lombardia con il numero 0415.
I nostri punti di forza:
Gruppo Errepi SRL organizza un Corso con taglio tecnico-operativo-legale per Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP in Aziende produttive fino a 30 dipendenti o commerciali sino a 200 dipendenti.
D.Lgs 81/08
Art.34. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonche' di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto e' riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 e' altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
DLgs 81/08 - Allegato II
(1). Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art.34)
1. Aziende artigiane e industriali (1).......... ....fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche....................fino a 10 addetti
3. Aziende della pesca ..............................fino a 20 addetti
4. Altre aziende ....................................fino a 200 addetti
(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
GRUPPO ERREPI SRL - Ente iscritto all'Albo degli Operatori Accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Lombardia - Sezione B - con il numero 0415.